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OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE
ANCHE NEI CONFRONTI DEI RAS E BEY NOSTRANI.
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di Emilio BENVENUTO
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L’uomo che un naufragio ha gettato, solo, su un’isola deserta dell’oceano, il Robinson Crusoe della nostra infanzia, vive senza avere rapporti con altri, perché sull’isola altri non ci sono. Non esiste quindi, per lui, il problema della società, dell’ordinamento giuridico dello Stato. Un problema esiste, naturalmente, ed è quello dei suoi rapporti con Dio, essendo Dio ovunque presente. Ma si tratta del solo rapporto verticale individuo-Dio, mentre non sussiste il rapporto orizzontale individuo-individuo. Nei confronti dell’uomo solo su un’isola, che non è quella “dei famosi” per cretinaggine, non avrebbe alcun significato, per esempio, parlare di proprietà. Se egli si costruisce una capanna o una casetta, se cattura e riesce ad addomesticare degli animali, se coglie frutti dalla terra, è evidente che ne dispone; ma non potrebbe dirsi, in termini tecnico-giuridici, che ne abbia la proprietà, perché manca una società nella quale soltanto acquista significato il parlare di proprietà quale istituto giuridico. Se sull’isola giunge a un certo momento un secondo individuo, possono verificarsi essenzialmente tre diverse eventualità: 1) due individui si incontrano, anzi si scontrano, e uno dei due uccide l’altro: la situazione, dopo una breve parentesi patologica, ritorna a essere quella di prima, anche se è stato il primo, eventualmente, a essere stato ucciso dal secondo. 2) Ciascuno dei due individui s’avvede dell’esistenza dell’altro, ma non entra in rapporto amichevole con lui, preferendo rimanere in una situazione di totale isolamento. Alla precedente preoccupazione di difendersi dagli elementi della natura (freddo, intemperie, animali selvaggi e feroci, etc.) si aggiunge ora la preoccupazione di difendersi dalle eventuali offese dell’ altro, che in ogni momento potrebbe voler scatenare la sua forza e la sua violenza. E’ la situazione che si potrebbe chiamare sinteticamente della giungla: nessun limite allo scatenarsi della propria forza e della propria violenza, all’infuori del limite che possa venire dalla forza e dalla violenza altrui. In verità un limite ci sarebbe sempre, quello che deriva dalla legge morale, alimentata dalla coscienza, sulla base del rapporto verticale individuo-Dio, ma in questo momento, così come nella precedente eventualità dell’uno che uccida l’altro. prescindiamo, in ipotesi, dalla adesione alla legge morale, onde nessun limite allo scatenarsi della forza e della violenza propria, ma al tempo stesso nessuna garanzia all’esercizio della propria spontaneità d’azione: anche il solo muoversi, nella giungla, è sempre esposto allo scatenarsi della violenza altrui e non solamente il muoversi, ma persino lo starsene chiuso nella propria capanna o nella propria casa. Le spedizioni dei cosiddetti pionieri americani verso le sconfinate distese dell’occidente (v. tutta la storia del Far West) si sono svolte in termini di lotta di giungla, con la sola differenza, rispetto allo schema dei due individui sull’isola, che in quelle condizioni erano gruppi di uomini provenienti da un mondo cosiddetto civile, che si scatenavano in termini di giungla contro le popolazioni locali. 3) I due individui si incontrano e iniziano a convivere, nel senso che hanno stabilito pacifici rapporti tra loro e intendono mantenerli. Con ciò nasce automaticamente una societas, in quanto il singolo individuo supera la situazione di uomo isolato: stabilisce il rapporto orizzontale individuo-individuo e, stabilendolo in termini di ordine pacifico, concorre a dar vita a una società. Si ha infatti società quando una molteplicità di individui collaborano insieme, nell’ordine, per il perseguimento di scopi comuni. Requisito essenziale, per la esistenza di una società, è la presenza di un certo ordine e quindi di un certo ordinamento, il che significa appunto il superamento dello schema della giungla: anzi è l’ordinamento che configura i contorni della società. E’ quanto suole rappresentarsi con il vecchio adagio “Ubi societas, ibi ius”, reversibile nel senso ora indicato: “Ubi ius, iibi societas”. Che l’ordinamento nasca automaticamente dalla convivenza e ne sia conseguenza e al tempo stesso condizione risulta manifesto nel caso limite dei due sull’isola, riguardo alla esigenza di non uccidere: se uno dei due viola questa esigenza, con l’uccidere l’altro, non solamente si pone contro l’ordinamento, ma lo nega, uccidendo al tempo stesso l’altro, la società e l’ordinamento. E’ facile, attraverso questa elementare ipotesi, intendere il fenomeno società e altresì il carattere, essenziale e coevo alla società stessa, dell’ordinamento giuridico: una sere di limiti alla indiscriminata manifestazione della forza di ciascuno, affinché ciascuno possa coesistere con gli altri, nel comune perseguimento delle finalità che la società, col suo essere, si pone. Il limite, che da un lato può apparire elemento di compressione, è, d’altro lato, la garanzia stessa della autonomia individuale: perché il divieto a me posto di uccidere, in quanto posto identicamente a tutti i consociati, è condizione e garanzia, per me, di non essere ucciso. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Già Cicerone ha scolpito questo rapporto essenziale tra osservanza di limiti e libertà con la celebre frase dell’orazione pro Cluentio (53,146): “Legum servi sumus ut liberi esse possimus”. Chiarita, con ciò, la funzione prima ed essenziale dell’ordinamento di ogni società, facilmente si intende che la strutturazione di una società non può manifestarsi esclusivamente nel limitare la indiscriminata autonomia del singolo. Si pensi, per esempio, alla necessità che si individuino singoli limiti, che ci sia in’autorità idonea a risolvere pacificamente le inevitabili controversie tra consociati, evitando che queste degenerino nella violenza di singoli o, peggio ancora, di gruppi. Non solo! La società politica, quella che risulta dalla convivenza di una molteplicità di individui stabilmente fissati su un territorio non può esaurire la sua funzione nel fissare i limiti alla indiscriminata autonomia individuale, nel prevenire o reprimere la violazione dei limiti fissati, nel risolvere le eventuali controversie tra consociati. Questa è la prima funzione della società, attraverso il suo ordinamento; ma è una funzione preliminare che serve a porre le premesse affinché una molteplicità di individui possa convivere e dalla convivenza possa trarre il vantaggio di un più semplice e più alto soddisfacimento di più complesse finalità comuni. Ecco, al di là dell’aspetto prevalentemente limitativo e preliminare delle norme-divieti, l’aspetto ben più complesso dell’ordinamento giuridico che struttura la società, giungendo a far vivere lo Stato quale sintesi, non più semplice somma di una molteplicità di individui. Per la comprensione dei problemi dello Stato, è utile, perché singolarmente illuminante, chiarire l’esatto significato del termine. Nel diritto romano, il cui spirito rifuggiva dagli astrattismi, la collettività statuale dei cives è apparsa per secoli come qualcosa di ben definito e concreto: il populus. E’ il populus che vive e agisce, in base a un’organizzazione giuridica, in funzione di un’attività comune: “Populus autem – ha detto Cicerone – non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus”. E’ popolo non un qualsiasi gruppo di uomini comunque riuniti, ma soltanto un complesso di individui associati nella adesione a un ordinamento e nel perseguimento d’un bene comune. La organizzazione giuridica di tale populus è la res Romana,ossia, più generalmente, la res publica (publicus, da populicus); res pop“Est igitur . . . res publica res populi” dice sempre Cicerone nel medesimo passo del “De re publica” (I, 25, 39). Come si nota, status non è altro che il participio del verbo sum e indica quindi il modo di essere della organizzazione di un populus. E’ soltanto nel Rinascimento che il termine Stato viene utilizzato a sé, quale ‘ astratto ’, con la S maiuscola. Si intravedono subito due realtà diverse, anche se strettamente connesse, che vengono indicate con il medesimo termine Stato: a) il complesso dei membri di una società politica, in quanto viventi unitariamente, su un determinato territorio, attraverso un concreto ordinamento giuridico: populus nel linguaggio ciceroniano, Stato-comunità nel linguaggio moderno; b)specifico ordinamento giuridico che, quale strumentazione organizzativa, rende possibile la vita unitaria di quel complesso di soci: lo status rei publicae nella terminologia romana, lo Stato-ordinamento nel linguaggio moderno. Poiché lo Stato, quindi, è, in uno (e il principale) significato del termine, il particolare modo si essere dell’organizzazione di un popolo, questa non può realizzarsi che attraverso un ordinamento giuridico che tenda a strutturare la società in funzione di certi scopi: • questi, se guardati dal punto di vista dei singoli individui, si indicano come attese nei confronti dell’ordinamento giuridico; • se invece guardati dal punto di vista del loro concreto attuarsi, si indicano unitariamente come bene comune. Questo bene comune si configura, in ciascuna società, a seconda dei tempi e dei luoghi, in maniera particolare, riflettendosi in esso le caratteristiche proprie del singolo popolo. Ciò nonostante, esistono taluni elementi costanti del bene comune, derivanti dalla natura stessa dell’uomo, che non cambia attraverso i tempi e i luoghi. Costante essendo la natura dell’uomo e quindi costante essendo la natura della società politica, vanno distinti essenzialmente tre settori di attività dello Stato, i quali sussistono, con la loro fisionomia e i loro contorni, anche se i protagonisti non ne hanno spesso precisa consapevolezza, nelle tre diverse funzioni: legislativa, esecutiva, giudiziaria. La terza attività, commessa ad alcune persone fisiche (magistrati), tende: 1) a reprimere le violazioni compiute dai singoli, dei limiti del lecito, ogni qualvolta abbiano esorbitato, con il loro comportamento, dalla sfera individuale del giuridicamente lecito (amministrazione della giustizia penale); 2) a risolvere le controversie che sorgono tra i singoli, evitandosi così il ricorso alla violenza (amministrazione della giustizia civile). Tali tre settori di attività dello Stato possono idealmente circoscriversi in ogni società, di ogni tempo, e già il pensiero antico li aveva sufficientemente individuati, ma soltanto al movimento spirituale che ha portato alla Rivoluzione Francese risale la precisa individuazione delle tre distinte funzioni – legislativa, esecutiva, giudiziaria – con il connesso corollario della divisione, quale garanzia di libertà, in termini di strutturazione organica della società, di tre complessi di organi, indipendenti tra loro, complessi designati con il termine di poteri: • potere legislativo; • potere esecutivo; • potere giudiziario. Ben si comprende quale sia lo spirito di tale reciproca indipendenza, organicamente formulata per la prima volta, come esigenza di libertà individuale, nello “Esprit des lois” del Montesquieu (1748): • che altre siano le persone fisiche che stabiliscano i fini specifici che la società vuole perseguire e le conseguenti norme per il loro conseguimento; • altre le persone fisiche che, entro i binari di quelle norme, cerchino di guidare la società al conseguimento di quei fini; • altre le persone fisiche che siano chiamate a reprimere le violazioni eventualmente arrecate dai singoli all’ordinamento giuridico, o siano chiamate a dirimere le eventuali controversie tra singoli. Il potere giudiziario è quindi settore particolarmente delicato per la duplice funzione che adempie: giurisdizione penale e giurisdizione civile. Predisporre gli strumenti per tale attività è indispensabile, in ogni Stato, ma è da segnalare che si tratta d’una attività relativa all’aspetto patologico, nella vita della società. La maggior parte delle azioni umane che quotidianamente si intrecciano, in una collettività organizzata, si svolge senza varcare i limiti del lecito, senza dare luogo a controversie e contestazioni. Questo spiega perché la amministrazione della giustizia richieda un numero ristretto di individui, non anch’essi funzionari, ma magistrati, che costituiscono un potere a sé, ben distinto dal potere legislativo e dal potere esecutivo, proprio per la estrema delicatezza del compito. Tale necessaria distinzione arriva a far sì che il Ministro della Giustizia (e non più di Grazia e Giustizia!), facendo parte del potere esecutivo, non fa parte del potere giudiziario, cioè non partecipa alla amministrazione della giustizia, ma è semplicemente il capo responsabile della organizzazione dei servizi necessari per l’amministrazione della giustizia. Avendo chiara la distinzione tra il campo della amministrazione della giustizia penale e quello dell’amministrazione della giustizia civile, va sottolineato che in materia penale l’ordinamento giuridico direttamente interviene ad applicare - in termini di repressione – le eventuali sanzioni penali, mentre nella materia civile interviene soltanto per risolvere eventuali controversie su iniziativa della parte che si afferma lesa. E’ questa la prospettiva per ben comprendere che nella materia penale l’autorità giudiziaria deve intervenire: ogni qualvolta abbia notizia che sia stato violato uno di quei limiti che, per realizzare le premesse necessarie allo svolgimento di una ordinata vita civile, sono stati fissati per impedire lo scatenarsi della forza e della violenza da parte di individui singoli o associatisi. A svolgere tale intervento e a stimolare via via la continuazione del processo penale, è espressamente destinato un complesso di magistrati che, sotto il profilo della particolare funzione, viene unitariamente designato come Pubblico Ministero. E’ in questo senso che l’art. 112 Cost. dispone: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Alla domanda, che da ciò consegue, se il rappresentante del Pubblico Ministero debba sempre sostenere l’accusa, anche se sia convinto del contrario, va subito risposto che una tesi affermativa è una idea errata e non solo moralmente ingiusta. Il Pubblico Ministero, se veramente deve rappresentare la legge, impersonale, e l’autorità dello Stato sovrano, non può, in coscienza, sostenere un’accusa di cui non è convinto. Lo Stato non ha interesse a sostenere l’esistenza di un reato, quando non esiste, o quando chi è accusato di aver commesso un fatto-reato è invece incolpevole. Il suo interesse è sempre quello dell’affermazione della verità. E’ fare del personalismo e non dell’obiettivismo se chi rappresenta lo Stato debba volere una cosa contraria e diversa di quello che è il risultato obiettivo dell’indagine e delle prove. Il Pubblico Ministero quindi deve concludere per la inesistenza del reato, per la non commissione del fatto, per la insufficienza di prove, sul fatto e sul dolo, tutte le volte che queste siano le sue intime convinzioni, raggiunte attraverso lo studio degli atti processuali, le risultanze delle indagini o delle pubbliche udienze. Il Pubblico Ministero è, sì, parte in causa, ma è una parte così alta, così elevata e così superiore a ogni interesse partigiano, che non può non essere serena e obiettiva, tanto più che, per il prestigio del suo ufficio e per il posto che occupa nel processo penale, egli, se. come chiamato, dalla legge “imparziale”, ad accertarsi del fondamento o meno di un’accusa, possa pure esser ritenuto parziale, al pari di un avvocato difensore, è però, come magistrato custode della stessa legge “imparziale”, al pari a qualsivoglia altro giudice, imparziale. Da queste semplici, modeste, considerazioni si evince che ogni disegno di legge che miri all’abolizione dell’ obbligatorietà dell’azione penale o a limitarne i casi (a beneficio, evidente, di alcuni) e/o a una diminutio capitis dei magistrati del Pubblico Ministero, oggi tenuti a esercitarla, non costituisce soltanto un vulnus all’ordinamento dato alla Repubblica Italiana dalla vigente costituzione, ma un rilevante atto antigiuridico e, dati i suoi presupposti, immorale, tale da far meritare ai committenti atti così rilevanti di sconcerto dell’ordinamento costituzionale di uno Stato democratico in un inevitabile più sereno futuro le più severe delle sanzioni.
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2011-03-15
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