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L’11 giugno 1970 entrò in vigore la Lg. 20.05.1970 n° 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale sui luoghi di lavoro e norme sul collocamento, pubblicata sulla G.U. 27.05.1970 n° 131 e che presto fu da tutti detta Statuto dei lavoratori. S’impose subito all’attenzione dei più seri studiosi l’art.18 della legge, che prevedeva nella sua prima parte, le conseguenze della dichiarazione di nullità del licenziamento, ai sensi dell’art. 4 della Lg. 15.07.1966 n° 604, conseguenze che si riassumevano nell’obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o, in difetto e per ogni giorno di ritardo, nel pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore, ferma restando la corresponsione aquest’ultimo della retribuzione dovutagli in virtù del rapporto di lavoro, sino alla data della reintegrazione. Già in sede di Commissione, il Senato aveva ritenuto di modificare sostanzialmente la norma del testo proposto dal Governo, modificando, altresì, la Lg. 15.07.1966 n° 604 sui licenziamenti individuali. “Detta legge – affermava nella sua relazione il Sen. Alessandro Bermani – in caso di sentenza del Giudice che dichiarava nullo il licenziamento senza giusta causa, o per giustificato motivo, concedeva, infatti, l’alternativa al datore di lavoro di riassumere il dipendente, oppure di versargli a titolo di risarcimento un’ indennità (da un minimo di 5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione percepita. Ora invece, il concetto che il dovere di riassunzione del lavoratore licenziato senza giusta causa potesse essere “monetizzato” è stato superato dall’art. 10” (del progetto di legge della Commissione senatoriale). Lastessa relazione del Sen. Alessandro Bermani osservava, più avanti: “Dovrebbe essere anche precisato – e sarebbe opportuno sul punto un emendamento - che debbono essere corrisposte al lavoratore anche le retribuzioni dalla data dell’ingiusto,licenziamento fino alla sentenza”. Successivamente, in Senato, il Governo presentò un emendamento (che subì vari ritocchi), sia, in particolare, sul punto al della misura del risarcimento del danno subito dal lavoratore dal momento dell’illegittimo licenziamento al momento della reintegrazione nel posto di lavoro, nonché sul punto del versamento della sanzione al fondo pensioni in caso di illegittimo licenziamento dei lavoratori, di cui all’art. 22 Lg. 15.07.1966 n° 604. Checché fosse di ciò, la Lg. 15.07.1966 n° 604 subiva le seguenti modifiche di portata generale (salvi i problemi relativi al campo di applicazione):- a) Sia nell’ipotesi di dichiarazione diinefficacia del licenziamento ai sensi dell’art. 2 della citata Lg. n° 604/1966, sia in caso di nullità del licenziamento intimato senza giusta causa o senza giustificato motivo (artt. 1 e 3), sia, infine, nell’ipotesi di declaratoria di nullità ex art. 4, la sentenza ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La relazione della XIII Commissione permanente della Camera dei Deputati pose in luce come apparisse improprio il riferimento all’art. 2 Lg. 15.07.1966 n° 604, perché tale articolo si riferiva al licenziamento considerato inefficace (per mancanza di forma scritta, per mancanza di motivazione, o per mancanza di forma scritta della motivazione). “Il licenziamento in tal caso - proseguiva la citata relazione – essendo inefficace, - per legge – è improduttivo di effetti e non comporta, quindi, la risoluzione del contratto di lavoro, che continua ad essere in vita per cui il lavoratore continua ad avere diritto allaretribuzione. Non c’è, quindi, possibilità per il datore di lavoro di scegliere tra la riassunzione ed il pagamento della indennità”. Il rilievo era senz’altro esatto, ma proprio non si vedeva come l’interprete potesse correggerlo. Restava solo da chiedersi a che cosa servisse più un sistema parlamentare bicamerale se, di fronte a così manifeste inesattezze, per di più rilevate, la legge venisse, poi, approvata ugualmente. b) Per tutte le ipotesi sopra descritte il lavoratore aveva diritto al risarcimento del danno, risarcimento che, in ogni caso, non poteva essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri dettati dall’art. 2121 C.C., e ciò per il periodo che andava dal licenziamento alla sentenza del giudice che, attesa la provvisoria esecutorietà a essa riconosciuta, faceva operare la previsione seguente: il datore di lavoro che non ottemperasse all’ordine di reintegrazione, oltre al risarcimento predetto,era tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli dalla data della sentenza a quella della reintegrazione. c) Al lavoratore era data facoltà di scelta, entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, se riprendere o meno servizio. In caso negativo, il rapporto doveva intendersi risolto. Questa disposizione era utilizzabile sia nell’ipotesi che fosse stata emanata la sentenza che in ogni altra ipotesi. d) La sentenza del giudice era provvisoriamente esecutiva. I commi 4°, 5°, 6° e 7° dell’art. 18 Lg. 20.5.1970 n° 300 hanno disciplinato, poi, le ipotesi particolari di licenziamento dei lavoratori dirigenti delle rappresentanze sindacali, di cui al successivo art. 19, nonché dei candidati e dei membri di commissioni interne (v. anche art. 22). Per quanto riguarda il campo di applicazione della normativa dettata dal detto art, 18 sono sorti gravi dubbi di interpretazione: infatti le disposizioni di questo articoloerano richiamate, unitamente a quelle del titolo III della legge, sull’attività sindacale, dall’art. 35 della stessa per il campo di loro applicazione. Secondo quest’ultimo, dette disposizioni sarebbero state applicabili solo per le imprese industriali o commerciali, a ciascuna sede, stabilimnento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupasse più di 15 dipendenti e alle aziende agricole con più di 5 dipendenti. Sarebbero state applicabili, altresì, alle imprese industriali e commerciali che, nell’ambito dello stesso Comune, occupassero più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupassero più di 5 dipendenti, anche se ciascuna attività produttiva, singolarmente considerata, non raggiungesse tali limiti. Sulla base testuale dell’art. 35 sembrava modificato il limite numerico previsto dall’art. 11 Lg. 17.07.1966 n° 604 (35 dipendenti) per la disciplina dei licenziamenti individuali per quanto riguarda leimprese industriali, commerciali e agricole. Peraltro le facili ipotesi che si potevano prospettare rendevano palese un difetto di coordinamento tra la lg. 20,05.1970 n° 300 e quella del 1966, difetto cui aveva incredibilmente voluto rimediare la Camera dei Deputati nella sua discussione puramente formale, determinata dall’esigenza di una rapida approvazione dello Statuto dei Lavoratori, e ciò malgrado che nella citata relazione della XIII Commissione permanente della Camera si leggesse: “Bisogna per altro osservare che l’attuale formulazione dell’articolo 35 potrebbe avere come conseguenza la non applicazione dell’articolo 18 ad aziende di pur grandi dimensioni – e già rientranti nell’ambito della legge n. 604 del 1966 – nel caso abbiano una struttura organizzativa suddivisa in numerose piccole unità produttive. In effetti, il riferimento all’unità produttiva, in tema di licenziamenti, è improprio, ed occorrerebbe fare riferimento all’azienda o al datoredi lavoro”. Per la comprensione dei motivi dell’emanazione e rilevanza dellart.18, presto rilevatosi il punto focale dell’intero Statuto dei Lavoratori, occorre richiamarsi ai precedenti storici e al dibattito delle idee che hanno portato alla Lg. n° 300/1970, perché “leges ab omnibus intelligi debent” e “incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita judicare vel rispondere”, le leggi posteriori si riattaccano alle precedenti, quando non sono contrarie e nella loro interpretazione deve tenersi conto della intenzione del legislatore, per comprenderne il retto senso (art. 12 , c. 1°, D.P.). Orbene, questa intenzione fu chiaramente palesata: l’esigenza di una rapida approvazione dello Statuto. Perché tanta urgenza? Perché doveva porsi fine – nell’interesse della sicurezza dell’ordine pubblico, sconvolto dal clima di rivolta studentesca (rivoluzione culturale, si disse: culturale, sì, ma pursempre, come altrove, rivoluzione!|) e, quel che più conta, seguita da quella operaia, da asperrime lotte sindacali, dalla incombente minaccia del terrorismo nascente – a un clima di tensioni e disordine, cui poteva solo porre riparo il riaffermare nei fatti che l’Itala era davvero una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1 Cost.). L’art. 18 serviva a restituire ai lavoratori, i proletari d’un tempo, un senso di libertà, uguaglianza di diritti, vera fratellanza sociale, la loro dignità si esseri umani, il rispetto del loro diritto al lavoro, la sicurezza e il benessere loro e delle proprie famiglie, un migliore futuro per i loro figli. Fu un potente estintore, che servì a domare un incendio incipiente, che poteva divenire indomabile distruttore, fu un ferreo coperchio che servì a serrare un contenitore di spiriti infernali. Si butti ora in una discarica quell’estintore, esploderà l’incendio; si svella quel coperchio,esploderà l’inferno. Nulla più varrà a impedire il ritorno di giorni, che già fecero tremare il mondo!
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